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L’obbligo di tracciabilità previsto dall’articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, trova applicazione anche nei confronti delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco.

Il chiarimento è contenuto nella risoluzione n. 102/E del 19/11/2014, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcune richieste di chiarimento in ordine all’applicabilità dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti/versamenti di importo superiore ad euro 516,46 a tutti i soggetti che beneficiano del regime agevolativo di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 dispone che i pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a lire 1.000.000 [euro 516,46], “sono eseguiti (…) tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze (…)”.

In attuazione del citato articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999, il decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473, ha individuato, all’articolo 4, le modalità di effettuazione dei versamenti effettuati dagli enti sopra richiamati, comprese le erogazioni liberali a favore degli stessi, i contributi a qualsiasi titolo concessi, le quote associative e i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile, stabilendo che tali versamenti possono essere eseguiti, oltre che tramite conti correnti bancari o postali, anche mediante carte di credito o bancomat. Analoghe modalità devono essere utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti a favore dei medesimi enti (sempre che siano di importo superiore alla soglia normativamente prevista).

Con circolare n. 43/E datata 8 marzo 2000 è stato chiarito che i predetti versamenti e pagamenti possono essere operati anche attraverso “altri sistemi (…) che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli quali, ad esempio, assegni non trasferibili intestati alla associazione sportiva destinataria (…)”.

In sostanza, l’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 impone il ricorso a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità delle movimentazioni di denaro al fine di garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. La stessa disposizione ricollega chiaramente la previsione delle specifiche modalità di pagamento e versamento alla possibilità di continuare ad applicare le disposizioni agevolative di cui alla legge n. 398 del 1991.

Deve quindi dedursi la volontà del legislatore di estendere la norma che impone la tracciabilità delle movimentazioni di denaro in capo agli enti che abbiano optato per l’applicazione della legge n. 398 del 1991, in modo che venga assicurata la possibilità di operare i necessari controlli in relazione a tutti i contribuenti che si avvalgano del regime di favore recato dalla medesima legge. Pertanto, la disposizione dell’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 si applica agli enti che siano destinatari delle disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991, a prescindere dalla circostanza che gli stessi risultino o meno espressamente destinatari anche delle “altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche”.

In sintesi, il citato articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 si applica non solo ai soggetti richiamati dal medesimo articolo ed a quelli cui siano state espressamente estese le “altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche” (ovvero le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro; le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro), ma anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, in quanto destinatarie del regime fiscale recato dalla legge n. 398 del 1991.

Qualora vengano meno nel corso dell’anno i presupposti per l’applicazione del regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991, compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l’applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuto meno i requisiti.

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