Facendo seguito alla nota prot. n. 8615 del 5/04/2020, che a sua volta si riferica alla nota prot. n. 392 del 18/03/2020, con la nuova nota 133 del 21/04/2020 il Ministero ha comunicato che dalla rilevazione dei contratti di supplenza breve e saltuaria stipulati dalle istituzioni scolastiche e inseriti nel sistema SIDI alla data del 15 aprile 2020 è emerso che, anche per il mese di aprile, la spesa da sostenere per il pagamento degli incarichi in oggetto, riferita ai primi 15 giorni del mese e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, è in linea con l’andamento storico della stessa.
Ne consegue che potranno continuare ad essere conferiti incarichi di supplenza breve e saltuaria esclusivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente, restando inibita la possibilità di stipulare contratti in caso di rientro del titolare.
"Tale indicazione, - scrive la Flc Cgil - oltre a essere in contrasto con quanto indicato nella richiamata nota 392, sembra non voler tenere conto delle criticità presenti nelle scuole che, essendo stato prolungato con il DPCM 1° aprile 2020 dal 3 al 13 aprile il termine delle disposizioni emergenziali, hanno correttamente e legittimamente stipulato proroghe dal 4 al 13 aprile, ma si trovano ora nell’impossibilità di dare validità a quei contratti perché il nodo N-19 appositamente aperto sul SIDI per questa tipologia di contratti, è stato improvvisamente chiuso senza preavviso".
"Come abbiamo più volte ribadito, - conclude la Flc Cgil - la nostra posizione al riguardo è molto chiara: il Ministero deve farsi carico di questa situazione con stanziamenti aggiuntivi sul capitolo delle supplenze. Così facendo, alle scuole sarà data la possibilità di onorare i contratti stipulati e prorogare i contratti che sono state costrette a interrompere e ai supplenti potrà essere mantenuto l’incarico, anche nel caso del rientro del titolare, a garanzia della continuità occupazionale prevista dalle norme".
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