Gli articoli 3 e 6 del Piano straordinario contro le mafie (legge 136 del 2010) si rivolgono agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese, nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici.
Dall’ampia dizione impiegata dall’articolo 3, comma 1, discende che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti:
- contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso;
- concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice dei contratti;
- contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;
- contratti di subappalto e subfornitura;
- contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.
In considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti obbligati all’applicazione del Codice dei contratti pubblici; in primo luogo, nel novero di tali soggetti, sono incluse le “stazioni appaltanti”.
A tale proposito, l’Avcp nella determinazione n. 8/2010 ha chiarito quali soggetti rientrano nella nozione di stazione appaltante, indicando come tali le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti individuati dall’articolo 32 del Codice dei contratti pubblici.
Le amministrazioni aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate dal comma 25 dell’articolo 3 del predetto Codice, e sono: “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”.