Mia moglie è stata riconosciuta invalida in situazione di gravità ai sensi della Legge 102/1992; io sono docente di scuola primaria a T.I. in servizio in una scuola primaria di un Istituto Comprensivo, che comprende anche il Comune di residenza mia e di mia moglie. La scuola primaria in cui presto servizio si trova in un comune viciniore a quello di residenza ma che rientra nella territorialità dell’istituto comprensivo in cui sono titolare.
In base alle normative vigenti, ho diritto alla esclusione dalle graduatorie di istituto per l’individuazione dei perdenti posto?
L’esclusione dalle graduatorie dei perdenti posto è regolata dal CCNI 6/03/2019 sulla mobilità del personale docente educativo e ATA; all’art. 19 – Individuazione perdenti posto della scuola dell’infanzia e primaria, comma 4 leggiamo testualmente:
Ai fini dell’esclusione dalla graduatoria per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M.
L’art. 13 – Sistema delle precedenze ed esclusione dalla graduatoria interna d’istituto, punto IV recita:
IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilita; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge.
Il comma 2 del medesimo articolo precisa inoltre:
2. Esclusione dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
a) I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che: a)l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito. L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
Quindi, riepilogando, i docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I, III, IV e VII di cui al comma 1 dell’art. 13 del CCNI non devono essere inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola ecc.).
L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV (assistenza al coniuge ecc.) si applica solo:
- se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito;
- qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV;
- quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
L’esclusione si applica in caso di assistenza al coniuge con disabilità anche in presenza di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”), purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
Il successivo art. 19, comma 4 indica le modalità:
Il Dirigente scolastico formula le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell’esclusione dalla graduatoria per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), IV) e VII) dell’art. 13 del presente contratto, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M. Qualora l’interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formati ne della graduatoria di cui sopra, il Dirigente scolastico provvede d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso.
Chi pone il quesito ha quindi titolo ad essere escluso dalla graduatoria di Istituto per perdenti posto, se fruisce dei 3 giorni mensili di permesso per l’assistenza al coniuge disabile ai sensi della Legge 104/1992.
Infatti, se l’Istituto Scolastico in cui il docente è titolare comprende plessi ubicati nel Comune di residenza del familiare assistito, è ovvio che l’interessato non possa fare domanda di trasferimento e quindi viene escluso dalla graduatoria degli eventuali soprannumerari perché è già titolare nella scuola dove ha diritto di rimanere.
Deve presentare al Dirigente scolastico dichiarazione in tal senso (in genere le scuole fanno una circolare e allegano i fac-simili di modelli da presentare); in mancanza di tale documento, il Dirigente scolastico può procedere (all’esclusione) con i dati in suo possesso.