Ad un collaboratore scolastico, inserito nella graduatoria d’Istituito di III fascia, viene conferita una supplenza in un istituto comprensivo nell’a.s. 2018/2019. Trattandosi di primo rapporto di lavoro, l’IC fa la verifica sulle dichiarazioni con conseguente convalida.
Successivamente, il collaboratore scolastico accetta una supplenza in un altro IC dal 15 settembre 2019 al 31 agosto 2020.
Questo istituto fa un’ulteriore verifica per un servizio prestato dal collaboratore Scolastico presso una scuola paritaria di altra provincia, richiedendo all’INPS l’estratto contributivo, dal quale si riscontra che non sono presenti i contributi dovuti per legge.
Quindi, il secondo IC inoltra l’email con allegato estratto contributivo al primo IC che aveva convalidato il punteggio.
Quest’ultimo ha proceduto all’annullamento della convalida, esercitando il potere di autotutela della Pubblica amministrazione.
Le domande sono:
- Il collaboratore scolastico viene escluso da tutti in profili dalle graduatorie di Istituto di III fascia personale ATA per l’a.s. 2019/2020 o per il triennio di vigenza delle graduatorie?
- Al collaboratore scolastico viene emesso un decreto di rettifica di punteggio e quindi dall’a. s. 2020/2121 può accettare le supplenze?
Il D.M. n. 640 del 30/08/2017 (Aggiornamento graduatorie di istituto terza fascia personale ATA triennio scolastico 2017-19) all’art. 7 (Dati contenuti nel modulo di domanda – Validità – Controlli) prevede, tra l’altro:
6. In caso di mancata convalida dei dati il Dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo art. 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all’aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all’aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.
7. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l’eventuale servizio prestato dall’ aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.
Il successivo art. 8 (Nullità della domanda – Esclusione della procedura) prevede poi che:
2. L’Amministrazione scolastica dispone l’esclusione degli aspiranti che: [...]
d) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.
[...]
4. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l’irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Premesso che il riscontro deve essere tempestivo e che non è chiaro (suscita qualche perplessità) il motivo per il quale sia stato fatto un ulteriore controllo rispetto a una convalida già effettuata dalla scuola di primo servizio, è essenziale capire che cosa sia successo partendo dal fatto che, nella sua domanda di supplenza, l’interessato ha dichiarato il servizio prestato presso la scuola paritaria, per cui vale quanto segue.
Se questo servizio è stato confermato e certificato dalla scuola medesima (paritaria), poca importanza ha il fatto che all’INPS non risultino versati i contributi di legge, perché potrebbero essere stati versati in ritardo rispetto al periodo di servizio, oppure potrebbero non essere visibili, per mille ragioni che non conosciamo.
Non è l’INPS a dover certificare il servizio, ma la scuola paritaria.
Infatti, il controllo viene effettuato secondo le modalità dell’art. 71 (Modalità dei controlli) del D.P.R. 445/2000:
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’art. 43 (cioè in modalità telematica) consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
Se la scuola conferma il servizio è quanto basta.
Se ci fossero dubbi rispetto al certificato di servizio si potrebbe avviare una segnalazione di inadempienza all’INPS da parte di quella scuola, ma esuliamo dal nostro problema principale perché diventa un caso che non riguarda più il collaboratore scolastico, ma la scuola paritaria con la sua certificazione e i suoi obblighi rispetto al versamento dei contributi (problema di cui l’interessato potrebbe essere all’oscuro).
Questo è uno sviluppo ulteriore che dovrebbe indirizzare all’accertamento della veridicità del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria e, in caso negativo, procedere per le eventuali responsabilità penali della scuola paritaria.
Se invece la scuola non conferma il servizio, siamo di fronte a una autodichiarazione mendace dell’interessato.
In questo caso si procede, in base all’art. 8, comma 4 sopra riportato.
L’interessato decade dalla supplenza in atto e da tutti i profili e le graduatorie di riferimento, ovviamente per il periodo in cui le stesse sono in vigore, e il servizio che ha prestato non dà punteggio.
Oltre a questo, va applicato l’art. 76 (Norme penali) del D.P.R. 445/2000:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Il falso accertato, di chiunque sia, va segnalato alle competenti autorità scolastiche e giudiziarie.
Interessante a questo proposito la circolare prot. 2990 del 29/01/2019 dell’USR Campania:
Verifica titoli di studio e servizi c/o scuole paritarie. Dichiarazioni.
Come noto, la normativa vigente prevede che l’aspirante a supplenza nel comparto scuola, sia per la nomina quale docente che per i profili del personale ATA, rilasci dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni relative ai titoli di studio posseduti, nonché ai servizi prestati, sono oggetto di valutazione da parte della scuola capofila che provvede all’attribuzione del punteggio al candidato.
È appena il caso di ricordare che, a norma dell’art. 8 del D.M. 374 dell’1/06/2018 (aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto), in occasione della stipula del primo rapporto di lavoro, sono effettuati i relativi controlli delle dichiarazioni presentate, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.
In particolare, i controlli di dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono effettuate richiedendo alle amministrazioni certificanti la conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei requisiti da queste custoditi; la richiesta di controllo deve essere riscontrata entro 30 giorni.
Il mancato riscontro o il riscontro negativo alle dichiarazioni rese dal candidato determina gravi conseguenze che devono essere segnalate, prontamente, dalle SS.LL. sia all’autorità giudiziaria che a questa Direzione Generale.
Contestualmente, in caso di riscontro negativo, le SS.LL. medesime provvederanno ad adottare i provvedimenti amministrativi di propria competenza, nonché all’invio degli atti al competente Ufficio procedimenti disciplinari.
Si confida vivamente nell’adempimento dell’attività di verifica dei titoli di studio, in particolare i diplomi di specializzazione per l’inserimento su posti di sostegno, e dei servizi resi presso le scuole paritarie, significando che la mancata verifica costituisce specifica violazione di un obbligo di servizio.