Quesito 1
Nel nostro istituto è stato selezionato come esperto esterno per la formazione “Psicomotricità relazionale” un libero professionista che chiede se in fattura dovrà anche mettere l’IVA 22%.
Il corso di formazione rivolto ai docenti del nostro istituto verrà finanziato con i fondi PNFD.
Con il libero professionista verrà sottoscritto un contratto prestazione d’opera (art. 2222 c.c.).
Vista la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 84/E del 4/04/2003, sembrerebbe che i corsi di formazione tenuti dai docenti liberi professionisti non rientrino nella previsione agevolativa dell’esenzione da IVA prevista dal comma 10 dell’art. 14 della Legge 537/1993. Inoltre, dal 14 luglio 2018, con il Decreto Dignità – D.L. 87 del 12/07/2018, il libero professionista titolare di partita IVA non dovrebbe inserire nella fattura elettronica lo split payment, ma l’IVA a esigibilità immediata, pertanto il compenso versato all’esperto da parte della PA dovrebbe essere comprensivo di IVA.
Si chiede dunque: il libero professionista per il corso di formazione dovrà inserire in fattura l’IVA al 22% con esigibilità immediata, per cui l’IVA verrà comunque versata all’interessato?
Si conferma in toto quanto ipotizzato nel quesito.
L’esenzione IVA in argomento è prevista dall’art. 14, comma 10 della Legge 24/12/1993, n. 537, secondo cui: «I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633».
L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 84/E del 4/04/2003, tuttavia conferma «il consolidato orientamento del Ministero delle Finanze (cfr., tra le altre, la risoluzione n. 164/E del 2/11/2000), secondo il quale l’esenzione prevista dalla disposizione in esame si applica nei soli casi in cui gli enti pubblici stipulino convenzioni con terzi per l’esecuzione di corsi formativi, e non anche nell’ipotesi di corsi organizzati e gestiti in via autonoma dall’ente medesimo».
Quando l’ente pubblico organizza in proprio i corsi di formazione, dice l’Agenzia delle Entrate, il pagamento che esegue non costituisce il corrispettivo per l’esecuzione di un corso formativo, proprio perché l’attività è in capo all’ente medesimo, che ne cura la gestione e l’organizzazione, e pertanto non rientra nelle previsioni di esenzione IVA.
L’Agenzia delle Entrate si è anche espressa più volte (es. risoluzione 77/E/2001) precisando che l’esenzione è applicabile a soggetti che rispondano alla «generica dizione di “organismi”, specificando che essi devono avere natura di diritto pubblico o essere riconosciuti dallo Stato come aventi finalità didattiche».
Nel caso prospettato (corso organizzato e gestito dalla scuola, con professionista che non è un organismo di diritto pubblico riconosciuto dallo Stato con finalità didattiche) la fattura elettronica rilasciata dovrà contenere l’IVA.
Riguardo allo split payment, si conferma che per un determinato periodo tale meccanismo è stato applicato anche ai professionisti che fatturavano nei confronti dello Stato, ma l’art. 12 del D.L. 87/2018 (Decreto Dignità) ha esonerato i professionisti dall’applicazione della scissione dei pagamenti. Nello specifico, il decreto ha stabilito che lo split payment non si applica alle prestazioni di servizi, resi alla Pubblica Amministrazione, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (ex art. 25 del D.P.R. 600/1973).
Considerato che sulla sua fattura il professionista indica la ritenuta d’acconto, assieme al compenso imponibile gli sarà pagata l’IVA, che poi il professionista stesso provvederà a versare all’Erario.
Quesito 2
Si chiedono chiarimenti in merito all’IVA in fattura per quanto riguarda i liberi professionisti RSPP e DPO. Il nostro DPO è un libero professionista, ma quando emette fattura non inserisce l’IVA.
I liberi professionisti che ne abbiano i requisiti possono adottare il regime forfettario che comporta una serie di semplificazioni ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette: tra l’altro, non addebitano l’IVA in fattura e non sono tenuti all’emissione di fattura elettronica se non nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il DPO potrebbe aver aderito al regime forfettario e quindi senza l’IVA, ma in fattura elettronica deve indicare tale condizione (es. “Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89 della Legge 190/2014, così come modificato dalla Legge 208/2015 e dalla Legge 145/2018“).
Quesito 3
Il nostro RSPP è un docente di un altro Istituto Superiore, ha l’autorizzazione alla libera professione, e nel nostro istituto ha partecipato alla selezione come esperto esterno libero professionista; oltre al contratto prestazione d’opera RSPP, tiene i corsi sulla sicurezza al personale della scuola, emette due fatture differenti, una per il contratto RSPP e l’altra per i corsi sulla sicurezza, e in entrambe inserisce l’IVA al 22% con scissione dei pagamenti per cui viene applicato lo split payment.
Si chiedono pertanto chiarimenti in merito all’inserimento dell’IVA in fattura per i liberi professionisti, se l’applicazione dev’essere uguale per tutti o se ci sono delle casistiche che differiscono.
Il docente autorizzato alla libera professione può percepire compensi derivanti dal lavoro autonomo e l’apertura della partita IVA è un discusso caso di attività professionale esercitata in via abituale.
La fattura emessa dal RSPP contiene l’IVA perché, evidentemente, non esistono i presupposti del regime forfettario, previsto per chi nell’anno precedente all’apertura della partita IVA ha conseguito un reddito lordo da dipendente inferiore a 30.000 euro.
La fattura va considerata come normale documento emesso da un professionista, che – per quanto detto in precedenza – non è soggetto allo split payment quando il compenso è assoggettato a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto; pertanto la scuola che riceve la fattura provvede al versamento della ritenuta d’acconto e a versare al professionista l’intero importo comprensivo dell’IVA. Al professionista, a seguito di emissione della fattura, nasce un debito IVA che egli dovrà versare all’erario entro i termini previsti in base alla propria liquidazione IVA (mensile o trimestrale).