Sinergie di Scuola

Copertina della rivista
Un collaboratore scolastico a tempo determinato che sta sostituendo un altro collaboratore scolastico con un contratto a tempo indeterminato ha diritto alla continuità giuridica del sabato e della domenica, nonostante il titolare interrompa la malattia utilizzando tutti gli strumenti contrattuali a sua disposizione (malattia, Legge 104/1992, congedi ecc.), per evitare che l’assenza rientri nel periodo di comporto?

Considerato che quest’anno verranno rinnovate le graduatorie di terza fascia del personale ATA, ci chiedevamo se ai fini dell’aggiornamento del punteggio del supplente, potevano essere conteggiati anche i sabati e le domeniche interrotti dal titolare dall’utilizzo degli strumenti prima citati.

Occorre innanzitutto premettere che il punteggio corretto da indicare in fase di aggiornamento delle graduatorie è quello determinato dalla durata dei contratti stipulati tra la scuola e il supplente interessato, per cui le giornate del sabato e della domenica sono valide ai fini giuridici solo se sono comprese nei contratti di lavoro.

A tale proposito è necessario evidenziare il diritto al pagamento del sabato e della domenica del supplente che abbia lavorato dal lunedì al venerdì (in una o più scuole che abbiano adottato la cd. settimana corta) con orario intero.

Tale casistica, che si verifica quando il contratto con il supplente è stipulato dal lunedì al venerdì e il titolare riprende servizio il lunedì successivo, comporta il pagamento (cioè il riconoscimento solo economico) della domenica, in quanto spettante di diritto come riposo settimanale, e del sabato, in conseguenza del fatto che l’orario settimanale è stato svolto per intero su 5 giorni anziché su 6.

Vedi art. 60, comma 2 del CCNL 29/11/2007, riportato al punto 4 della C.M. 43440 del 19/07/2023: «Nell’ipotesi che il dipendente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile».

Diverso è il caso in cui il titolare, assente fino al venerdì, prosegua l’assenza anche il lunedì successivo facendo in modo di risultare teoricamente presente il sabato e la domenica.

Il punto 4 – Disposizioni comuni (al personale docente e ATA), capoverso 3 della citata C.M. 43440/2023 prevede espressamente:

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Quando dunque l’assenza del titolare non è continuativa, ma interrotta solo dalla domenica (ed eventualmente dal sabato, se la settimana lavorativa è organizzata su 5 giorni), al supplente, con il quale sia stato stipulato un contratto di lavoro dal lunedì al venerdì, spetta la proroga della supplenza a decorrere dal sabato e fino al termine successivo dell’assenza. In questo modo il sabato e la domenica, essendo compresi nel contratto di lavoro, sono validi anche ai fini giuridici, oltre che a quelli economici, (art. 60, comma 2 del CCNL 20/11/2007) e sono quindi validi per il punteggio delle graduatorie.

Per la gestione delle supplenze su SIDI, si rimanda a questo link.

Docente di ruolo assente per malattia, ultimo certificato con scadenza 22/12/2023. Viene nominato un supplente da graduatoria di istituto che però abbandona la supplenza il 19/12/2023 per altro incarico al 30/06/2024. Il 20 dicembre viene assunto un nuovo docente da MAD, vista l’impossibilità di trovare personale disponibile da G.I. e da G.I. viciniori.

Il docente titolare invia un nuovo certificato dal 23/12/2023 al 20/01/2023. La graduatoria d’istituto non risulta ancora esaurita.

Alla ripresa delle attività didattiche l’8/01/2024 ha diritto a continuare la supplenza il docente nominato il 20 dicembre, oppure la scuola deve convocare nuovamente?

Partendo dal presupposto che l’assenza della titolare è continuativa, senza soluzione di continuità, benché strutturata in due periodi (fino al 22 dicembre e poi dal 23 dicembre al 20 gennaio successivo), occorre focalizzare l’eventuale diritto alla conferma della supplenza da parte della docente MAD.

Si rileva a tale proposito che:

  1. la supplenza va gestita secondo le disposizioni contenute nelle relative ordinanze ministeriali;
  2. tra Dirigente scolastico e docente supplente è stato stipulato un contratto di lavoro che si inquadra nei rapporti previsti dal CCNL.

In particolare, la C.M. 43440 del 19/07/2023, al punto 2, comma 4, prevede esplicitamente che «gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza ministeriale, ivi incluse le sanzioni previste dall’art. 14 dell’O.M. 112/2022».

Non c’è differenza dunque tra le supplenze conferite da graduatoria di istituto e quelle assegnate da MAD, poiché a tutte le applicano le stesse regole in materia di proroga/conferma di supplenza dell’O.M. 112/2022 (art. 13, commi 11 e 12).

La stessa ordinanza inoltre rimanda, all’art. 16, comma 5, al CCNL:

Per quanto non specificamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.

Il caso prospettato va inquadrato in modo specifico secondo le disposizioni dell’art. 40, comma 3, primo periodo, del CCNL 29/11/2007 che si ritiene opportuno riportare integralmente:

In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.

Alla ripresa dell’attività didattica quindi non si scorrerà la graduatoria di istituto, ma la supplenza dovrà essere confermata alla supplente nominata il 20 dicembre e già in servizio prima della sospensione delle lezioni.

Se inoltre si verificasse la sussistenza delle tre condizioni previste dall’art. 40, comma 3 del citato CCNL (1 – assenza della titolare da almeno 7 giorni prima dell’ultimo giorno di lezione, cioè almeno dal 16 dicembre; 2 – assenza per almeno 7 giorni dopo la ripresa delle lezioni; 3 – assenza per tutto il periodo di sospensione delle lezioni), il rapporto di lavoro della supplente dovrebbe essere costituito per l’intera durata dell’assenza della titolare.

A tal fine è irrilevante il fatto che non vi sia un unico certificato medico ma che la titolare abbia presentato due certificati diversi (uno fino al 22 dicembre e l’altro dal 23 dicembre) poiché «rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo» (si veda anche nota 13650/2013).

© 2024 HomoFaber Edizioni Srl - Tutti i diritti riservati. Sono vietate la copia e la riproduzione senza autorizzazione scritta. Sono ammesse brevi citazioni ed estratti indicando espressamente la fonte (Sinergie di Scuola) e il link alla home page del sito.