Uno studio legale scrive alla residenza della nostra docente e anche all’Istituto scolastico (raccomandata A/R) per sollecitare e chiedere il pagamento di quote di rate insolute (l’importo della rata di € 300,00 pagata da NOIPA € 260,00, differenza € 40,00 totale debito 520,00) entro 7 giorni dal ricevimento della raccomandata.
Domanda: l’Istituto risponde in solido dei debiti del dipendente quanto firma una delegazione di pagamento? Possiamo rispondere all’avvocato che l’Istituto non è tenuto alla richiesta di versamento e solo in presenza di un atto di pignoramento dello stipendio potrà interessare la Ragioneria a provvedere alla trattenuta sullo stipendio?
La delegazione di pagamento trova la sua disciplina principalmente negli artt. 1269 e seguenti del codice civile e nelle previsioni del D.P.R. 5/01/1950, n. 180 (Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni).
Sotto il profilo operativo, vanno tenute presenti le disposizioni contenute principalmente nella circolare MEF - RGS 2837 del 15/01/2015, integrata dalla circolare 3 del 17/01/2017, che riportano, oltre alla modulistica da utilizzare, alcune interessanti FAQ.
Gli oneri del Dirigente scolastico che accettasse di dare il proprio assenso alla delegazione di pagamento sono sostanzialmente finalizzati ad evitare che il dipendente si indebiti oltre misura e sia in grado di pagare il debito che si assume, nel senso che non vanno ad esempio sottoscritte delegazioni di pagamento per il personale il cui contratto di lavoro sia in scadenza: es. personale a tempo determinato o con la previsione di collocamento in quiescenza prima della scadenza della delegazione oppure anche personale neo immesso in ruolo che non ha ancora – in automatico – la garanzia del contratto a tempo indeterminato.
Allo stesso modo, l’Amministrazione (scuola) avrà cura di comunicare eventuali variazioni di stipendio derivanti da assenze che l’Amministrazione medesima autorizza e che possono pregiudicare la regolarità delle trattenute mensili (vedi FAQ 68 allegata alla circolare 3 del 17/01/2017):
FAQ 68
In cosa consiste, per l’ufficio di appartenenza del dipendente che ha in corso una delegazione convenzionale di pagamento, l’obbligo di comunicare all’istituto delegatario le eventuali variazioni nella situazione stipendiale del dipendente interessato?
L’ufficio di appartenenza del dipendente che ha in corso una delegazione convenzionale di pagamento, per ragioni di economia procedimentale nonché per il principio di pertinenza e non eccedenza, avrà cura di comunicare all’istituto delegatario solamente le eventuali variazioni della retribuzione – dovute per effetto delle varie vicende finanziarie che possono interessare il pagamento di somme afferenti al rapporto di lavoro (ad esempio, aspettativa senza assegni, conguagli fiscali ecc.) – le quali non consentano, a causa dell’incidenza sullo stipendio del dipendente medesimo, di garantire la regolarità delle trattenute mensili da destinare all’istituto delegatario.
Di converso, quindi, non va data comunicazione dell’esistenza di variazioni stipendiali, pur quantitativamente significative, che risultino, però, di fatto ininfluenti in ordine al rapporto di delegazione convenzionale di pagamento, non rivelandosi idonee, in particolare, a incidere sulla misura della trattenuta operata.
Bisognerebbe capire perché la trattenuta non sia stata effettuata sullo stipendio del dipendente, dato che, una volta avviata, la delegazione prosegue regolarmente in automatico, salvo eventuali incapienze derivanti da temporanee riduzioni di stipendio, che comportano sostanzialmente un prolungamento del periodo di durata della delegazione medesima (bisognerebbe anche capire chi rappresenta quell’avvocato).
Sarebbe dunque importante sapere perché le trattenute siano state effettuate solo in parte: l’insegnante ha una forte riduzione di stipendio per assenza con retribuzione ridotta (es. congedo parentale o aspettativa senza assegni) che la scuola avrebbe dovuto comunicare? Oppure sono state autorizzate dall’Amministrazione altre delegazioni di pagamento che hanno aumentato il debito oltre la soglia massima di trattenuta consentita? O ancora l’insegnante ha stipulato un altro prestito, magari direttamente su NoiPA? Una risposta corretta non può prescindere dalla conoscenza dei motivi che hanno determinato il mancato o parziale pagamento delle rate.
Ad esempio, potrebbe essersi verificato un sopravvenuto pignoramento, come ipotizzato nella FAQ n. 13 allegata alla suddetta circolare 2/2015 che in ogni caso precisa che l’Amministrazione non assume responsabilità al riguardo:
FAQ 13
Il sopravvenuto pignoramento o sequestro a valere sullo stipendio può avere un’incidenza sulla misura della trattenuta operata per una delegazione convenzionale di pagamento?
Nell’ipotesi di sopraggiunto pignoramento o sequestro, mentre non si hanno effetti sulla eventuale cessione del quinto, la trattenuta per una delegazione convenzionale di pagamento può essere ridotta, allorché non sia garantita al dipendente la fruizione di almeno la metà dello stipendio netto.
Nel caso, poi, esistano più trattenute in base a diverse delegazioni convenzionali di pagamento (ad esempio, per una polizza assicurativa e per un contratto di finanziamento), si procederà, di regola, a ridurre prima la trattenuta inerente al contratto più recente.
Sul punto, si espone che, nelle statuizioni delle convenzioni-tipo, è fatta salva per l’Amministrazione, che non assume alcuna responsabilità al riguardo, la possibilità di non adempiere – o di adempiere parzialmente – all’impegno assunto nei confronti del delegatario in ragione di fatti dipendenti da azioni giurisdizionali.
La circolare n. 2, al punto 4, precisa inoltre che «la condizione preliminare e indefettibile, come accennato, per I’attivazione della delegazione convenzionale di pagamento è proprio I’esistenza di una convenzione stipulata tra il soggetto delegatario e I’Amministrazione – ovvero direttamente con il DAG-DSII e con valenza su tutti i dipendenti amministrati tramite NoiPA»; nella convenzione “centrale” sono riportate condizioni di base, tra cui l’espressa indicazione che «I’Amministrazione non risponde in alcun modo nel caso di inadempienza nei confronti del delegatario o del delegante per cause non imputabili all’ Amministrazione stessa».
Anche nei modelli di convenzione (allegati alla stessa circolare 2/2015) sono riportate specifiche diciture che escludono garanzie da parte dell’Amministrazione, quali tra le premesse:
- i suddetti finanziamenti non sono garantiti dall’Amministrazione e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza, del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio;
- l’Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi [...]
E dall’art. 3 dell’Allegato A:
3. L’Amministrazione non è responsabile per l’interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.