Abbiamo già avuto modo di commentare in un precedente articolo il parere reso dal Dipartimento della Funzione Pubblica all’Azienda ospedaliera San Camillo di Roma sulla discussa questione del divieto di monetizzazione delle ferie. Detto parere, che riporta la data dell’8/10/2012, era stato – forse volutamente – “nascosto”, fino al 28 novembre, data in cui è stato finalmente pubblicato tra gli altri pareri.
Nella descrizione si fa però ora riferimento ad un’altra nota che, al pari dello stesso parere, è difficile da reperire via internet. Così leggiamo infatti nella presentazione del documento: “Parere condiviso dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento RGS-IGOP con nota n. 94806 del 9 novembre 2012”.
Questa nota esamina, così come ha fatto il parere della Funzione Pubblica, la questione sottoposta dalla medesima Azienda ospedaliera riguardante l’ambito di applicazione del divieto di monetizzazione nelle ipotesi in cui la mancata fruizione delle ferie sia determinata da cessazioni dal servizio conseguenti a periodi di malattia, ovvero a dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente.
La Ragioneria Generale dello Stato, nel richiamare la ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (il contrasto agli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti), conferma il parere espresso dalla Funzione pubblica, e ritiene che non risponde alla volontà del legislatore l'applicazione del divieto di monetizzazione delle ferie non godute nelle ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente), nonché di eventi che, in quanto prolungati, possono determinare la risoluzione del rapporto stesso (ad es. malattia, infortunio sul lavoro).
Tali ipotesi, infatti, concretizzano eventi estintivi del rapporto non imputabili alla volontà del lavoratore ed alla capacità organizzativa del datore di lavoro, come peraltro affermato dal costante orientamento della giurisprudenza, anche di derivazione comunitaria.
La conclusione alla quale perviene la Ragioneria è dunque analoga a quella già espressa dalla Funzione Pubblica: si possono ritenere escluse dall'ambito di applicazione del D.L. n. 95/2012 quelle situazioni in cui il rapporto di lavoro si concluda in modo anomalo e non prevedibile (decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta) o quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla negligente vigilanza dell'amministrazione (malattia, infortunio, congedo di maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni).
Questo è in sostanza un ennesimo tassello che va ad aggiungersi agli altri. Ma – lo ricordiamo – questa nota, così come i precedenti pareri, non è vincolante e, benché supportata da ragionamenti condivisibili, non ha il potere di una legge. Legge che, in questo caso, è chiara: non è ammessa la monetizzazione delle ferie non godute in nessun caso. Ed è bene che il Dirigente, se non vuole incorrere in responsabilità disciplinare e amministrativa, tenga conto di questo divieto, almeno fino a quando non si farà chiarezza in via legislativa.