In questi mesi di emergenza epidemiologica, di sconvolgimento di vita quotidiana, lavoro, programmazione del futuro, il mondo della scuola è stato colpito da novità che definire rivoluzionarie non è azzardato; dalla didattica a distanza improvvisa e improvvisata, alle modalità degli esami di fine ciclo, alle complesse definizioni di misure per l’avvio dell’anno scolastico prossimo.
I rilievi del corpo docente, talora di parti dello stesso, sono stati di vario genere, comprensibilmente; si è eccepito anche, in vari aspetti, il tema della riservatezza dei dati: dalle lezioni on line, alla compilazione della autodichiarazione per i commissari dell’esame di maturità, fino a, più recentemente, in proposito dell’indicazione ministeriale di registrare le presenze previo consenso per le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, tramite registrazione della fase di approvazione delle delibere, si sono rilevati ipotetici problemi di violazione della riservatezza dei dati.
Non è opportuno in questa sede disquisire sull’ampio tema della riservatezza dei dati, sulle possibilità che previo consenso vengano trattati dati peraltro connessi a finalità istituzionali condizionati dalla fase emergenziale in atto, e sull’oggetto della tutela, ovvero riprese, nell’ultimo caso, del corpo docente nell’esercizio della prestazione lavorativa.
Si rileva tuttavia come, singolarmente, il tema della riservatezza sia sempre considerato preminente rispetto ai principi di pubblicità e trasparenza che ugualmente informano l’attività amministrativa e il buon andamento della stessa.
Non sembra infatti affrontato il tema della pubblicità della discussione orale, in particolare per quanto riguarda la presentazione dell’elaborato negli esami di stato di conclusione del primo ciclo.
Come noto, le prove orali sono sempre state pubbliche; la “pubblicità” anche delle prove di esame di Stato sono desumibili, per estensione, dall’art. 6 comma 4 del DPR 487/1994 per le prove concorsuali di accesso al pubblico impiego, ribadite anche da normative di settore come gli artt. 7 e 16 DPR 220/2001 (personale sanitario).
La prassi consolidata e le esigenze di trasparenza devono essere rimaneggiate ai tempi dell’emergenza sanitaria, per questo il documento allegato all’ordinanza n. 10/2020 sugli esami di conclusione del secondo ciclo prevede rigide misure di sicurezza, e la possibile presenza di un solo accompagnatore del maturando.
Per l’esame di stato conclusivo del primo ciclo, invece, che si svolgerà esclusivamente on line, è implicito che lo stesso si risolva in una discussione esclusiva tra docenti e alunni, senza la possibilità che nessuno assista all’esame. L'O.M. n. 9/2020 infatti prevede semplicemente che "il consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso" e che "il Dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici più idonei".
Considerata questa prospettiva, alcuni Dirigenti scolastici sembra abbiano previsto la presenza, tramite condivisione della password di accesso, perlomeno ad alcuni compagni di classe, altri, viceversa, hanno diramato circolari con divieto di divulgazione delle credenziali.
Sul punto della gestione più corretta degli esami non ci può essere certezza, soprattutto in una situazione emergenziale; tuttavia, ci si chiede se nel caso specifico dell’esame di conclusione del primo ciclo la modalità on line non possa contrastare con la trasparenza (istituto peraltro di tutela per gli stessi esaminatori) e la pubblicità dell’esame, e se non sarebbe stato opportuno affrontare anche questo tema.