Sinergie di Scuola

L'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o, su richiesta degli interessati, a tempo parziale (CCNL Scuola, art. 25 per i docenti e art. 44 per gli ATA).

Nel caso di part-time, il contratto di lavoro individuale indicherà anche l'articolazione dell'orario di lavoro.

È possibile anche richiedere la trasformazione del contratto di lavoro da full-time a part-time, presentando apposita domanda entro il 15 marzo di ogni anno.

Docenti

L’art. 39 del CCNl Scuola dispone che il tempo parziale può essere realizzato:

a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale);

c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lettere a e b (tempo parziale misto).

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Al personale interessato è consentito, previa motivata autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto.

Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Personale ATA

L’art. di riferimento è il 58, che prevede la medesima articolazione dell’orario dei docenti (part-time orizzontale, verticale o misto).

Anche per gli ATA, il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa Amministrazione. L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al Dirigente scolastico entro 15 giorni.

Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.

Lo Speciale

Non essendo intervenute novità sull'argomento, riproponiamo lo Speciale part-time nella scuola.

Il documento riguarda la presentazione delle domande per trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time (e viceversa) e sulla eventuale modifica del part-time già concesso, con una sintesi della normativa di riferimento e la modulistica utile.

In particolare, lo Speciale illustra:

  • i soggetti aventi diritto
  • il rientro a tempo pieno
  • la modifica oraria
  • le precedenze
  • le attività compatibili
  • le procedure per le scuole.

I modelli disponibili sono:

  • domanda di trasformazione da tempo pieno a part-time
  • dichiarazione relativa all’anzianità di servizio posseduta ai fini dell’istanza di part-time
  • dichiarazione relativa ai titoli di precedenza utili ai fini dell’istanza di part-time
  • domanda di rientro a tempo pieno
  • domanda di modifica del part-time.

Casi pratici

Oltre allo Speciale part-time, sul nostro sito ci siamo più volte occupati di questioni specifiche riguardanti il personale in part-time.

Riportiamo di seguito i link ad alcuni articoli sull’argomento:

Permessi legge 104/92 in caso di part-time verticale

Devono essere ridotti proporzionalmente in base alla durata della prestazione lavorativa?

Part-time verticale: come si conteggiano malattia e congedo parentale

È necessario operare una riduzione in base ai giorni di lavoro previsti dal contratto?

Contratto part-time e altra attività lavorativa

C'è incompatibilità per svolgere un incarico presso un'Università pubblica?

Supplenti e trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time

La normativa di riferimento e una recente decisione della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna.

Part-time orizzontale e conteggio delle ferie

È prevista una riduzione dei giorni per il personale ATA?

Riscatto della laurea in caso di part-time

Come si effettua il calcolo per il pagamento?

Docenti part-time e attività funzionali all'insegnamento

I criteri per la corretta programmazione delle varie attività.

Attività funzionali all’insegnamento per i docenti in part-time

La programmazione può riguardare anche giorni in cui l’insegnante non è in servizio.

Trasformare in corso d'anno un contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Lo può fare un docente a tempo determinato?

Anzianità contributiva per il lavoratore part-time

Valutazione e conteggio per il dipendente pubblico.

Il congedo straordinario per il personale in part-time

È corretto applicare il parere della Funzione Pubblica del 12/09/2012 in caso di part-time verticale?

Ancora sui permessi per il disabile e per chi l’assiste

Part-time, fruizione in via provvisoria e disabile che lavora.

Permessi Legge 104/1992, part-time e cumulo con congedo straordinario

Importanti chiarimenti forniti dall’INPS su alcune casistiche particolari.

Concorso docenti, nuove faq

Alcuni chiarimenti su titolo di sostegno e richiesta del part-time.

Part-time verticale e festività infrasettimanale

Cosa succede se coincide con una giornata che per il dipendente non è lavorativa?

Part-time verticale: non c’è riduzione dei permessi Legge 104/92

La fruizione dei permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile.

 

 

 

 

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